Ufficio Servizi Demografici
comune subentrato in ANPR da ottobre 2018
(anagrafe -stato civile – elettorale -leva – giudici popolari – scrutatori – presidenti di seggio)
Resp. del servizio Luisa Visigalli
email: demografici@comune.castelgerundo.lo.it
tel. 0377 778027 interno 1
- Cambio residenza_allegato 1
- dichiarazione di disponibilità dell’alloggio
- autorizzazione del proprietario dell’immobile
- cambio residenza_allegato 2
- cambio residenza_ allegato 3
- residenza_modello cancellazione per l’estero
- autorizzazione del proprietario dell’immobile
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
PASSAPORTO
- Il Passaporto é rilasciato dalla Questura solo su appuntamento.
Clicca: https://www.passaportonline.poliziadistato.it
AUTOCERTIFICAZIONI
Autocertificazione-di-residenza
Autocertificazione-stato-di-famiglia
dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia
dichiarazione sostitutiva di certificazione
VERIFICA AUTOCERIFICAZIONE PRIVATI
COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO
MATRIMONIO
matrimonio_scelta-regime-patrimoniale
richiesta-per-celebrazione-matrimonio- RITO CIVILE
TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (A PARTIRE DA OTTOBRE 2022)
modifica condizioni di separazione o divorzio
SEPARAZIONE E DIVORZIO
autocertificazione_separazione_divorzio
https://www.comune.castelgerundo.lo.it/wp-content/uploads/modifica-condizioni-di-separazione-o-divorzio.pdf
ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
ALBO DEGLI SCRUTATORI
ALBO GIUDICI POPOLARI
DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE TRATTAMENTO)
- per le DAT il cittadino deve predisporre autonomamente modulistica e trasmetterla al Comune
https://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp
CITTADINANZA IURE SANGUINIS
INFORMAZIONI PER IL CITTADINO RICHIEDENTE CITTADINANZA IURE SANGUINIS
. spiegazioni cittadinanza-iure-sanguinis
NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
La nuova carta d’identità elettronica (CIE), ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni relative all’identità del titolare, compresi gli elementi biometrici come la fotografia e le impronte digitali.
La nuova CIE ha funzioni di identificazione del cittadino e di titolo di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi (per l’ingresso nei paesi della Comunità Europea e del bacino del Mediterraneo consultare il sito della Polizia di Stato).
La nuova CIE sostituirà gradualmente la precedente carta di identità cartacea che, salvo casi eccezionali (per comprovati motivi d’urgenza), non potrà essere più rilasciata.
Le carte di identità cartacee sino ad ora rilasciate sono comunque valide fino alla loro naturale scadenza ma si possono rinnovare, chiedendo il rilascio della CIE, in qualsiasi momento si desideri.
Le carte d’identità scadute dopo il mese di marzo 2020 sono da ritenersi valide e quindi prorogate fino al 30 settembre 2021 (in base alle politiche sociali connesse all’emergenza da COVID 19); la validità al 30.9.2021 delle carte d’identità si intende comunque solo per l’utilizzo sul territorio nazionale ma NON AI FINI DELL’ESPATRIO.
E possibile comunque a scelta del cittadino, rinnovare il documento prima della scadenza prorogata al 30.9.2021.
VALIDITA’ DELLA CIE
Il documento è valido:
- 3 anni, per i minori di 3
- 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni
- 10 anni, per i maggiorenni
Dagli anni 12 il minore dovrà firmare e gli saranno rilevate le impronte digitali Il cittadino richiedente deve presentarsi allo sportello anagrafe, munito di:
MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CIE
Il cittadino richiedente deve presentarsi allo sportello anagrafe, munito di:
- una fotografia formato tessera recente
- Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria)
- precedente carta di identità (o della denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di smarrimento o di furto)I cittadini che sono impossibilitati, per gravi motivi di salute, a recarsi presso gli uffici demografici possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità elettronica al proprio domicilio.
Verranno altresì rilevate, con apposito dispositivo, le impronte digitali
I cittadini che sono impossibilitati, per gravi motivi di salute, a recarsi presso gli uffici demografici possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità elettronica al proprio domicilio.
Per il rilascio della CIE durante la settimana non è necessario appuntamento (è comunque preferibile accordarsi con l’ufficio anagrafe in questo periodo di emergenza covid al fine di evitare assembramenti nei corridoi comunali a tutela della salute di tutti-
L’appuntamento è necessario solo per il sabato mattina
COSTI
Il costo della nuova Carta d’identità elettronica è di € 22,20 euro (di cui € 16,79 di spettanza del Ministero dell’Interno)
CONSEGNA DELLA CIE
Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 6/8 giorni lavorativi dalla richiesta di emissione della CIE, a consegnare all’indirizzo del cittadino oppure al Comune (a scelta del cittadino) la nuova CIE.
AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) TI SARA’ CHIESTO DI ESPRIMERE LA TUA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI –
POTRAI ESPRIMERE IL TUO:
- CONSENSO
- DINIEGO
- “NON MI ESPRIMO”
Per maggiori informazioni visitare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Autocertificazione anche verso i privati
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione.
L’art.30 bis recita: “(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione).
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportatele seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
- b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “,previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse».
Alla luce delle modifiche apportate, gli articoli del DPR 445/2000 sono pertanto da rileggersi nel modo seguente :
Art.2
- Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché’ ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.
Art. 71 comma 4
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Pertanto dal 15/09/2020 i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro
Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.
Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.
Pur rimanendo ai privati la facoltà di richiedere i certificati, l’autorizzazione da parte dei cittadini a svolgere eventuali verifiche dei dati presso i soggetti competenti dovrebbe incentivare l’uso e la diffusione dell’autocertificazione, nell’interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche, come nel caso delle banche e delle assicurazioni.
AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA-STATO CIVILE – STATO DI FAMIGLIA
Autocertificazione-generica-1verifica autocertificazioni da privatiE
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CASTELGERUNDO
(In fase di Revisione)
Norma e regolamenta tutte le attività per la corretta gestione del cimitero comunale. Il cittadino può rivolgersi all’ufficio servizi cimiteriali 0377 778027 int.1 per qualsiasi informazione o comunicazione o per consultare il regolamento di polizia mortuaria oppure visionare il regolamento sul sito del comune di CASTELGERUNDO.
TARIFFARIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
SI ALLEGA TABELLA
ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO
Il servizio si riferisce all´illuminazione dei posti cimiteriali ed e´ gestito da ditte esterne: per il Cimitero in Loc. Camairago dalla Ditta I.E.P. di Pietra Carolina di Pavia tel. 0382 472128 e Ditta Saverino Ferri per il Cimitero in Loc. Cavacurta tel 0523 781245 che provvedono all´allacciamento all´impianto elettrico del lumino a seguito di richiesta.
Le ditte, a seguito di segnalazione telefonica da parte del privato, provvede, inoltre, alla sostituzione delle lampadine dei lumini fulminati, senza alcun costo aggiuntivo.
Successivamente la ditta provvede ad inviare la bolletta annuale per il pagamento del canone.
CERTIFICATI D’ANAGRAFE E DI STATO CIVILE
certificati d’anagrafe esenti da diritti di segreteria aboliti con deliberazione di Giunta Comunale.
Certificati di stato civile esenti per legge
I certificati d’anagrafe e di stato civile sono attestazioni rilasciate dal Sindaco riguardanti le risultanze dei registri di stato civile, della popolazione residente e dell’A.I.R.E.
Il certificato anagrafico non contiene, per tutela della privacy, l´indicazione dei gradi di parentela.
I certificati attestanti stati, qualità´ personali e fatti non soggetti a modifiche hanno validità´ illimitata. I restanti hanno validità´ di 6 mesi dal rilascio.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 della Legge n.183 del 12.11.2011, in vigore dal 01.01.2012, le suindicate certificazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
STATO DI FAMIGLIA STORICO
E´ una ricerca di archivio. Serve per certificare la composizione di una determinata famiglia all’origine o ad una data storica.
i tempi di rilascio dipendono dai tempi richiesti dalle ricerche di archivio, massimo 15 giorni dalla richiesta
costo:
se vi è ricerca manuale d’archivio
se esente diritti di segreteria di € 2,58 per ogni persona facente parte della famiglia
se in bollo diritti di segreteria € 5,16 per ogni persona facente parte della famiglia (oltre al bollo di € 16,00)
AUTENTICA DI FIRMA E COPIA
(rilascio immediato)
L´autentica di firma consiste nell´attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità di chi sottoscrive. E´ necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà da presentare a privati o per deleghe a terzi per la riscossione di benefici economici. In quest´ultimo caso, l´autentica è necessaria anche se la delega è da produrre alla pubblica amministrazione e a gestori dei pubblici servizi.
L´autentica di copia è l´attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della conformità all´originale di un documento. L´autentica può essere effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Qualora si tratti di atti da presentare ad una Pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, l´interessato può rendere una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà nella quale si dichiara che la copia dell´atto è conforme all´originale; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall´interessato e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento.
LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIA
(rilascio immediato)
E´ l´attestazione, da parte di una pubblica amministrazione, che l´immagine fotografica corrisponde all´interessato.
Serve per il rilascio di documenti personali quali il passaporto, patente di guida, patente di guida nautica, porto d´armi.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’
(rilascio immediato)
Il cittadino può attestare stati, qualità personali e fatti di cui è a diretta conoscenza tramite una dichiarazione sottoscritta secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.
Si utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati (se acconsentono).
Con la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, il cittadino può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza di fatti, stati e qualità personali riguardanti sé stesso o terzi.
E’ sufficiente sottoscriverla e allegare fotocopia della carta d’identità valida.
L’autentica della firma è prevista solo se la dichiarazione viene consegnata ad un privato oppure ad organi della Pubblica Amministrazione o a gestori pubblici servizi per la riscossione di benefici economici.
CAMBIO DI INDIRIZZO O RESIDENZA
(immediato)
Nessun costo
Il Cittadino che cambia la propria residenza all´interno del Comune è tenuto a darne comunicazione entro 20 gg. all´ufficio Anagrafe. Questa dichiarazione può essere resa dall´interessato o da altra persona anche tramite raccomandata. Serve per regolarizzare la propria posizione anagrafica.
TRASFERIMENTO DI CITTADINO DA ALTRO COMUNE O DA ESTERO
(immediato)
Nessun costo
E´ la dichiarazione resa dal cittadino che proviene da un altro comune o dall´estero; deve essere resa all´Ufficio Anagrafe entro 20 gg. dal trasferimento.
Serve per essere iscritti nell´anagrafe della popolazione residente del comune.
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
Nessun costo
(immediato)
E´ la dichiarazione resa dal cittadino Italiano o Straniero che stabilisce la dimora abituale all´estero.
Il cittadino Italiano o Straniero, prima di trasferirsi all´estero, deve darne comunicazione all´Ufficio Anagrafe.
Il cittadino Italiano, quando si trova nello Stato estero, deve presentarsi al Consolato o all´Ambasciata Italiana per rendere la dichiarazione di dimora abituale e per richiedere l´iscrizione all´A.I.R.E.(Anagrafe degli italiani residenti all’estero).
CITTADINANZA ITALIANA E GIURAMENTO
entro 8 giorni:
Dalla ricezione della documentazione valida per i 18enni che chiedono la cittadinanza in base all’art.4 c.2 legge 91/92
Dalla ricezione del decreto per gli altri casi
Costo: € 250,00 da versare al Ministero dell’interno
La cittadinanza è l´espressione di appartenenza ad uno stato sovrano.
Dà titolo alla partecipazione sociale e politica nello Stato.
Il riconoscimento, l’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana sono regolamentati dalla Legge n.91 del 5 febbraio 1992.
Per maggiori dettagli consultare: www.interno.it, scegliere poi il link riguardante la cittadinanza.
Il cittadino straniero che intende acquisire la cittadinanza italiana, deve farne richiesta alla Prefettura di Lodi, che ne rilascia il Decreto. Produce gli effetti il giorno successivo al “giuramento” innanzi al Sindaco.
Il cittadino straniero nato in Italia e che vi ha sempre vissuto regolarmente (residente e con titoli di soggiorno) tra il 18esimo ed il 19esimo anno di età può chiedere la cittadinanza italiana direttamente dal Sindaco del comune di residenza.
DENUNCIA DI NASCITA
E´ la dichiarazione dell´avvenuta nascita di un bambino, resa da un genitore oppure congiuntamente da entrambi i genitori, nel caso in cui non siano coniugati tra loro.
La denuncia di nascita può essere effettuata alla Direzione dell´Ospedale entro 3 giorni dall´evento. Il genitore può effettuare la dichiarazione di nascita anche presso il Comune di nascita o di residenza entro 10 giorni dall´evento, presentando l´attestazione di nascita rilasciata dall´ostetrica e un documento d´identità valido.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
(immediato alla ricezione dei documenti )
Costo: 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi residenti nello stesso comune, n.2 marche da bollo se residenti in 2 comuni diversi
E´ una formalità preliminare al matrimonio.
Serve per rendere noto alla comunità la volontà di contrarre matrimonio sia civile che di altro culto.
Le pubblicazioni di matrimonio vengono effettuate all´Albo Pretorio On Line sul sito ufficiale del Comune di CASTELGERUNDO.
La richiesta delle pubblicazioni di matrimonio deve essere presentata all´Ufficio Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi.
MATRIMONIO CIVILE
La richiesta va inoltrata all´Ufficio Stato Civile. Gli sposi devono comunicare i loro dati, i dati dei testimoni, il regime patrimoniale scelto, la data del matrimonio. Per la celebrazione è necessario aver effettuato le pubblicazioni di matrimonio.
Dall’anno 2015 é possibile celebrare matrimoni con rito civile non solo presso il municipio, ma anche, su richiesta dei nubendi, presso il Castello Borromeo di CASTELGERUNDO.
Ciò grazie ad una accordo stipulato col Conte Borromeo, che ha ceduto in Comodato d’uso gratuito una porzione del castello nella quale si potranno celebrare matrimoni civili.
REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
Le tariffe per la celebrazione del matrimonio in Castello sono le seguenti
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SEPARAZIONE E DIVORZI
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84)
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi), e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
DENUNCIA DI MORTE
Quando avviene un decesso è necessario effettuare la denuncia entro 24 ore all´Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto l´evento, al fine di provvedere alla stesura del relativo atto di morte e dei conseguenti adempimenti.
Il parente o l´Impresa di Pompe Funebri autorizzata, deve rivolgersi all´Ufficio di Stato Civile per la comunicazione del decesso, munito dei documenti rilasciati dal medico accertante il decesso, attestanti il giorno e l´ora dell´evento.
CREMAZIONE
Nel rispetto della volontà espressa in vita dal de cuius, nelle forme previste dalla Legge n.130 del 30 marzo 2001, ed in applicazione della Legge Regione Lombardia n.22 del 18 novembre 2003, il familiare più prossimo può richiedere la cremazione e conseguente tumulazione o affidamento dell’urna o spargimento delle ceneri, rivolgendosi all’ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
ALBO GIUDICI POPOLARI
Sono elenchi biennali nei quali vengono iscritti quei cittadini che, tramite sorteggio, andranno a comporre la Corte d´Assise e la Corte d´Appello, assieme a due magistrati, nei processi penali.
L´iscrizione avviene d´ufficio o su domanda degli interessati, che deve essere presentata al Sindaco, quando viene affisso l´apposito manifesto.
Per essere iscritto nell´Albo dei Giudici Popolari occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: – cittadinanza italiana – età compresa tra i 30 e i 65 anni – licenza di scuola media inferiore (Albo Corte d´Assise) – diploma di scuola media superiore (Albo Corte d´Appello). Non possono essere iscritti: i magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all´ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze amate dello Stato, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO
In caso di votazioni, occorre procedere alla costituzione del seggio elettorale, del quale fanno parte un presidente, 3 o 4 scrutatori e un segretario. Il presidente è responsabile della sezione elettorale; lo scrutatore collabora per il buon funzionamento del seggio elettorale, mentre il segretario viene scelto direttamente dal Presidente; quest´ultimo e gli scrutatori vengono estratti da appositi albi predisposti, rispettivamente, dalla Corte d´Appello e dall´Ufficio Elettorale Comunale.
Per essere iscritto nell´Albo degli Scrutatori occorre essere iscritto nelle liste elettorali del comune, possedere la licenza di Scuola Media Inferiore, non lavorare presso il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio e non essere candidato alle elezioni. L´Albo degli scrutatori è tenuto dall´Ufficio Elettorale del comune.
Per essere iscritti nell´Albo dei Presidenti di seggio occorre essere iscritti nelle liste elettorali del comune, essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore, non lavorare presso il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio, non essere candidato alle elezioni e non avere più di 70 anni. L´albo dei Presidenti di Seggio è tenuto dalla Corte d´Appello Milano, alla quale l´Ufficio Elettorale invia le richieste di iscrizione e di cancellazione ricevute dagli elettori.
TESSERA ELETTORALE
La Tessera Elettorale, istituita nel 2000, serve per essere ammessi all´esercizio del diritto di voto, in occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria.
In caso di votazione va esibita, presso il proprio seggio elettorale, unitamente ad un documento di identificazione.
La Tessera Elettorale, contrassegnata da un numero progressivo identificativo, riporta l´indicazione delle generalità dell´elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della circoscrizione, o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell´avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, del bollo della sezione.
La tessera elettorale, viene consegnata a tutti gli elettori residenti nel Comune, è strettamente personale, ha carattere permanente e consente la partecipazione a diciotto consultazioni elettorali o referendarie La tessera elettorale è consegnata all´elettore presso la sua abitazione. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione provvede a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente iscrizione.
In caso di variazione di indirizzo (all´interno del Comune) che comporti anche un cambio di sezione elettorale viene spedito all´elettore un tagliando adesivo riportante l´aggiornamento, che il titolare deve incollare all´interno della tessera elettorale, in apposito riquadro.
In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il Comune rilascia il duplicato della tessera previa presentazione da parte dell´interessato di apposita domanda, da effettuarsi personalmente presso l´Ufficio Elettorale.
Circolare Ministero dell´Interno n. 8/2017.
- CAMBIO-DI-RESIDENZA-IN-TEMPO-REALE
- Cambio residenza_allegato 1
- cambio residenza_allegato 2
- cambio residenza_ allegato 3
- residenza_modello cancellazione per l’estero
- dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia
- dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto
- matrimonio_scelta regime patrimoniale
- richiesta per celebrazione matrimonio civile
- modifica condizioni di separazione o divorzio
- richiesta congiunta di divorzio
- richiesta congiunta di separazione
- domanda iscrizione Albo Comunale Presidenti di Seggio Elettorale
- modello di domanda per albo degli scrutatori
- domanda iscrizione all’albo giudici popolari